In modo ormai costante, per l’odontoiatra viene riproposto il quesito: “è obbligatorio il consenso scritto del paziente?”

La risposta è semplice, ma prevede naturalmente un retroscena di studi e di evoluzione giurisprudenziale e pratica molto complesso.

È possibile affermare che, nella pratica ambulatoriale quotidiana dell’odontoiatra nel proprio studio (contesto in assoluto più frequente), il consenso in forma scritta NON sia obbligatorio (salvo evidentemente accordi contrattuali specifici, tipo sottoscrizione di polizza in responsabilità professionale che appunto preveda casi di interventi preceduti da sottoscrizione di modulistica di consenso).

Tuttavia è obbligatoria la resa del consenso e quindi la necessità di dimostrare di avere fornito adeguata informazione sulle indicazioni e controindicazioni, oltre naturalmente di essere stato autorizzato (secondo Cassazione per l’ordinarietà è sufficiente il mancato dissenso) all’intervento proposto.

Ora è quindi evidente che il piano di lavoro in svolgimento dovrà essere precedentemente oggetto di chiara certificazione/proposta con preventivo di tempi e costi.

In caso di difformità, perché nel corso delle cure compaiono motivi di variazione delle cure proposte, il medico dovrà sospendere temporaneamente le terapie, informare il paziente e sottoporgli la variazione prevista, ovvero integrare il piano di lavoro già precedentemente redatto.

In ultima analisi si può rilevare come il “problema” non sia tanto legato al consenso ma all’informazione che lo precede: è questo il motivo per cui la documentazione radiologica, fotografica, in generale clinica, utilizzata per la diagnosi, il piano terapeutico inziale con informazione su tempi e costi ed operatori delle varie fasi terapeutiche, il diario degli interventi, la segnalazione in tale diario di eventuali difficoltà evidenziate (ad esempio la mancata adesione ai richiami o agli appuntamenti del paziente) diventano la questione principale.

Parlare quindi di “consenso informato alle cure” appare meno appropriato del tema “informazione e consenso alle cure”.

La sottoscrizione di modulistica di consenso non appare affatto atto inutile o superfluo, semmai trattandosi di atto complementare al processo di informazione medico/paziente (ed anche, al contrario, paziente/medico, ove il paziente espliciti le proprie richieste di terapia).

La scelta di far sottoscrivere un modulo di consenso appare appropriata come da indicazioni delle linee guida dell’odontoiatria italiana già pubblicate a cura del CIC (Coordinamento tra le Società Scientifiche odontoiatriche) nel 2003, nei casi di particolare difficoltà.

Alleghiamo, a titolo di esempio, il modulo “base” di consenso informato in odontoiatria

CONSENSO-INFORMATO-GENERICO

ed un modulo di consenso alla chirurgia orale

CONSENSO-INFORMATO-PER-IMPLANTOLOGIA-1

Prof. Marco Scarpelli – Docente in odontologia forense

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