Partendo dal presupposto che ogni professionista è personalmente responsabile delle cure da egli stesso svolte, non si può tuttavia non ricordare che, in ambito giuridico, non sempre il riconoscimento della responsabilità segue questo principio dell’individuazione diretta dell’autore delle cure.
Analizziamo una sequenza: il titolare di studio effettua una prima visita, uno studio del caso ed un’analisi degli interventi necessari, descrivendo tempi e costi degli stessi.
Il paziente accetta il piano di cure, venendo informato che parte o tutte le prestazioni verranno svolte da collaboratori. Il tutto ha inizio e, nell’ambito del complessivo piano di cure, il collaboratore si accorge che l’indicazione terapeutica non è corretta: che fare a questo punto?
Secondo il buon senso, secondo il principio dell’affidamento* e della ragionevole considerazione che la terapia prevede una diagnosi iniziale e che il collaboratore ha l’obbligo di effettuare una verifica propria dell’indicazione, il collega dovrà far presente l’anomalia ed adottare sistemi di risoluzione del problema (rivalutazione, alternativa terapeutica).
Diversamente rischierà di doversi difendere, e probabilmente “non potersi difendere efficacemente” in giudizio, assorbendo nel proprio operato i precedenti errori di impostazione.
Sulla linea di questo esempio si ritiene opportuno valutare come indispensabile, in una attività condivisa, che i vari ruoli siano chiaramente tracciati, che risulti, ove previsto, il ruolo di “guida”, ovvero di “direttore”, delle prestazioni e che tutto ciò venga “contrattualizzato” prima dell’inizio delle cure stesse.
Poiché, naturalmente, non è escluso che il collaboratore svolga manovre incongrue e determini per propria responsabilità diretta dei danni, il titolare di studio avrà ben diritto di pretendere dal collaboratore l’adesione ad una polizza in RCP che lo manlevi in caso di danni procurati.

L’esempio di modulo di “accordo” tra titolare di studio e collaboratori riassume quanto prima descritto; riteniamo che tale tipo di contratto debba essere sottoscritto dagli interessati entro e non oltre la scadenza naturale dei rinnovi delle polizze RCP, ovvero entro la fine del mese di gennaio di ogni anno. Peraltro la questione della polizza sarà presto superata se, come appare ormai pressoché certo, la polizza in RC professionale diventerà obbligatoria per tutti i medici.
* Definizione di affidamento: ogni componente di un team dovrebbe poter confidare sulla capacità dei “collaboratori” di adempiere alle mansioni affidate, con necessaria competenza e diligenza, fermo restando il potere di controllo di chi, in un dato momento, assume la qualifica di responsabile del team. (fonte NORELLI/PINCHI).
Prof. Marco Scarpelli – Odontologo forense
